Perfezionamento

Con l’obbligatorietà del perfezionamento, l’OPS-MTC garantisce che l’attività terapeutica dei suoi soci si trovi sempre al livello più aggiornato di scienza e ricerca.

L’aggiornamento o perfezionamento richiesto viene controllato dall’organizzazione. In caso di mancata osservanza di questa norma potranno essere applicate sanzioni, come stabilito da un regolamento separato.
 
Il modulo per la dimostrazione del perfezionamento è disponibile nel manuale OPS-MTC o si può scaricare qui: Perfezionamento

 

Art. 1 Principio


Ciascun socio A della OPS-MTC (detto in seguito “socio”) è, secondo la propria sensibilità professionale e conformemente alle disposizioni etiche dell’associazione, tenuto all’assolvimento dell’obbligo di formazione continua e aggiornamento professionale.  Con aggiornamento e formazione professionale continua la OPS-MTC intende l’impegno all’approfondimento o ampliamento delle conoscenze, competenze e abilità nell’ambito della medicina tradizionale cinese e della medicina occidentale.  
Per facilitare la leggibilità del presente documento si impiegherà in seguito solo l’espressione “formazione continua”, intendendo con essa sia la formazione conti-nua che l’aggiornamento professionale.


L'obbligo di formazione continua è ora valido solo fino al 60° anno di età.


Art. 2 Obiettivi


La formazione continua persegue i seguenti obiettivi:

 

  • Mantenere e sviluppare le competenze acquisite durante la formazione e le conoscenze terapeutiche 
  • Prendere atto dei progressi continui della medicina tradizionale cinese e integrarli alle proprie forme terapeutiche
  • Assicurarsi che i pazienti siano sempre curati secondo i criteri più all’avanguardia di medicina tradizionale cinese
  • Garantire e ampliare la qualità delle conoscenze e la competenza dei soci

 

Art. 4 Contenuto

La formazione continua ha l’obiettivo di permettere l’acquisizione e lo sviluppo delle competenze professionali specialistiche o generiche dei soci.
Si accettano come formazione continua le offerte formative della MTC e della medicina occidentale i cui contenuti abbiano un rapporto diretto con gli ambiti disciplinari terapeutici di MTC per i quali la OPS-MTC conferisce l’adesione all’associazione (agopuntura, dietistica, scienze erboristiche, Tuina) e che siano applicabili nell’ambito di un’attività terapeutica.  Un’attività terapeutica comprende:

  • La consultazione con anamnesi
  • La valutazione e la diagnosi
  • L’applicazione di un concetto terapeutico al trattamento, conformemente alla diagnosi effettuata
  • La gestione dettagliata della cartella clinica

 

Art. 5 Entità e valutazione


Il socio deve frequentare ogni due anni uno o più corsi di una durata complessiva di almeno 45 ore di 60 minuti ciascuna. La quantità di ore è indipendente dal numero di discipline in cui il socio esercita.
Per far sì che la formazione continua corrisponda sostanzialmente ai temi della MTC e della medicina occidentale, le ore di formazione continua saranno conteggiate  nel modo seguente:

GruppoCoefficiente di conteggioEsempio

Gruppo 1

  • Formazione continua in MTC (MTC sulla persona)
  • Attività conteggiate confor-memente all’attività conteggiate
1 Un’ora di frequenza di for-mazione continua è conteggiata come un’ora di formazione con-tinua,
ossia le ore svolte nell'attività conteggiate

Gruppo 2

Competenze professionali ge-neriche:

  • Formazione continua in medicina occidentale (medicina umanistica naturalistica)
  • Gestione dell’attività profes-sionale
  • Formazione delle abilità inter-personali e conoscenza di se stessi
  • Abilità di conversazione 
1 Un’ora di frequenza di for-mazione continua è conteggiata come un’ora di formazione continua

Gruppo 3

  • Altre branche della MTC (ad es. Feng Shui, Yi Jing, Qi Gong, Tai Ji)
  • Branche affini alla MTC (ad es. shiatsu, laserterapia, massopuntura, cromopuntura, ecc.)   
0.2 5 ore di frequenza di formazione continua sono conteggiate come un’ora di formazione continua

Tra le ore conteggiate di formazione continua massimo 22 ore possono essere for-mazioni continue del gruppo 2 e 3. Per calcolare le ore di formazione continua ci si basa sulle ore indicate sull’attestato di partecipazione.

 

Art. 6 Requisiti dell’evento e dei relatori


Gli eventi di formazione continua devono rivolgersi a un pubblico del settore (tera-peuti, personale medico specializzato). Le formazioni che non sono espressamente rivolte a un pubblico specializzato possono essere assegnate dalla Commissione esaminatrice d’esperti (PEK) al gruppo 3.
I relatori devono fornire le qualifiche necessarie.
La sala in cui si svolge la formazione deve essere adatta a tale scopo.
Nel bando di assegnazione del corso si consiglia di badare alla presenza del mar-chio “riconosciuto dalla OPS-MTC”.
I requisiti per i corsi di formazione a distanza on-line sono descritti nella nota integrativa al presente regolamento.


Art. 7 Attività conteggiate


1. Le seguenti attività sono comprese nel gruppo 1 conformemente all’art.5 e sono aggiunte alla formazione continua richiesta:

 

Attivitàore

Progetti di ricerca nell’ambito della MTC

Massimo 30 ore ogni due anni, in funzio-ne della mole del lavoro svolto. La quantità di ore conteggiate è stabilita di volta in volta dalla PEK
 
Stesura di pubblicazioni nell’ambito della MTC 

Massimo 30 ore ogni due anni, in funzio-ne della mole del lavoro svolto. La quantità di ore conteggiate è stabilita di volta in volta dalla PEK

Tenere lezioni nelle materie legate alla MTC/medicina occidentale
e/o
svolgere attività di supervisione clinica in MTC (come supervisore) in una scuola riconosciuta
Numero di ore e contenuto attestati, con un massimo di 30 ore ogni due anni

Attività terapeutica sotto la supervisione di un esperto

La supervisione deve essere fatta da un esperto che sia o terapeuta riconosciu-to da una scuola della OPS-MTC come responsabile di tirocinio nell’ambito disciplinare corrispondente (contratto di tirocinio valido) o da almeno 5 anni socio della OPS-MTC nella materia corrispondente;

oppure la supervisione deve aver luogo in una clinica di MTC riconosciuta a livel-lo statale

Numero di ore e contenuto attestati, con un massimo di 30 ore ogni due anni
Sostenere un esame specialistico di OPS-MTC 23 ore a esame
Partecipazione a congressi di OPS-MTC organizzati da un’associazione professio-nale specializzata nazionale o internazio-nale Numero di ore attestato
E-learning (cfr. nota integrativa 1) Numero di ore attestato, con un mas-simo di 23 ore ogni due anni

2.  Non sono accettate come formazione continua:

  • Corsi non ritenuti seri dal punto di vista dei contenuti. Come tali sono da annoverarsi in particolare corsi di guarigione miracolosa, arte divinatoria et sim.
  • Corsi che non hanno un rapporto diretto né con la MTC né con la medicina occidentale
  • Corsi legati all’esoterismo, l’astrologia, il benessere, la cosmetica et sim.
  • Corsi non finalizzati all’attività terapeutica
  • Terapie o corsi terapeutici finalizzati alla cura o prevenzione di disturbi personali (terapie personali)
  • Lezioni a distanza o studio personale (ad eccezione dell’e-learning)
  • Intervisione
  • MTC sugli animali
  • Corsi di lingua cinese
  • Assistenza ai/alle tirocinanti
  • Consulenza sull’allattamento

 

Art. 8 Riporto delle ore di formazione continua nel periodo successivo di formazione continua


Se durante un periodo di formazione continua si frequentano più ore rispetto a quelle richieste, è possibile effettuare un riporto delle ore in più sul periodo di formazione continua immediatamente successivo. Non è invece possibile far accreditare le ore in più in altri periodi di formazione.

 

Art. 9 Attestazione della formazione continua


La formazione continua deve essere documentata tramite un attestato di parteci-pazione. Questo documento deve contenere almeno i seguenti dati:

  • Nome del/la socio/a
  • Nome e indirizzo dell’organizzatore dell’evento
  • Nome del relatore
  • Descrizione del corso, contenuto esatto e durata in ore di 60 minuti
  • Data dell’evento
  • Data di rilascio del documento
  • Firma dell’organizzatore o del relatore

Un attestato d’iscrizione, un attestato/ricevuta di avvenuto pagamento del corso oppure un contratto di formazione non sono riconosciuti come attestati di parteci-pazione.

La PEK può inoltre esigere che il socio fornisca il contenuto dettagliato del corso, gli obiettivi dello stesso, i contenuti didattici completi e il concetto pedagogico (ad es. il pubblico di riferimento, le condizioni di partecipazione, gli obiettivi di studio, la durata e le modalità di apprendimento) e gli attestati di qualifica del relatore.

 

Art. 10 Obbligo di documentazione


Il socio ha l’obbligo di documentare la formazione continua e conservare gli attestati per almeno 10 anni.

 

Art. 11 Esonero dall’obbligo di formazione continua


Per ottenere l’esonero dall’obbligo di formazione continua, il socio deve presenta-re domanda alla segreteria della OPS-MTC scrivendo all’attenzione della PEK. I motivi della richiesta devono essere esposti per iscritto. La domanda deve essere presentata al più tardi allo scadere del periodo di formazione continua sul quale si basa la domanda stessa. Le domande presentate più tardi non sono prese in considerazione.

 
Motivi dell’esonero dall’obbligo di formazione continua

a) Inabilità lavorativa
Nel caso di inabilità lavorativa al 50% minimo, l’adempimento dell’obbligo alla for-mazione continua è rimandato su richiesta di massimo 2 anni, finché l’inabilità lavo-rativa risulti inferiore al 50%. Le ore di formazione continua mancanti devono es-sere recuperate nel periodo di formazione continua immediatamente successivo.   Allo stesso tempo persiste l’obbligo di integrare le ore obbligatorie nel periodo di formazione continua successivo. Una volta scaduto il certificato medico, il socio è tenuto a presentare alla segreteria, senza attendere che ne venga fatta richiesta, un nuovo certificato o rende nota la cessazione dell’invalidità lavorativa.

b) Nascita e allattamento
Su domanda del socio viene prolungato di 4 mesi il periodo di formazione continua entro il quale ha avuto luogo la nascita. Alla domanda si deve aggiungere un estratto di nascita.

c) Particolari casi di ingiustizia
In presenza di casi particolari di ingiustizia, malattie di lunga durata o altri casi importanti, la PEK ha la possibilità di sospendere il completamento dell’obbligo di formazione continua oppure di esonerare il socio dall’obbligo di formazione conti-nua.
Il socio deve presentare e motivare la domanda per iscritto.


Art. 12 Controllo della formazione continua


Il socio sarà sollecitato ogni due anni dalla segreteria a spedire i documenti attestanti la formazione continua affinché possano essere verificati. In tal modo è possibile garantire che tutti si attengano alle direttive di formazione continua, importanti ai fini della qualità.

 

Art. 13 Mancato adempimento dell’obbligo di formazione continua


Un socio che non assolve l’obbligo di formazione continua viene esortato a farlo entro un certo limite di tempo. Se il socio persiste nel mancato assolvimento  dell’obbligo formativo, la conseguenza sarà, conformemente all’articolo 8 dello statuto, la radiazione dall’associazione di cui saranno informati tutti gli organismi legati all’assistenza sanitaria del socio (cantone, cassa sanitaria, ecc.). Il socio perde così il proprio titolo e il diritto a definirsi diplomato della OPS-MTC. Le infrazioni possono essere rivendicate per vie legali conformemente al codice civi-le.

 

Art. 14 Casi non regolamentati/Mancata chiarezza nell’interpretazione della legge


I casi non contemplati dal presente regolamento, ma che hanno un legame con la formazione continua o presentano una mancanza di chiarezza nell’interpretazione del regolamento, possono essere sottoposti all’esame della commissione esaminatrice di esperti la quale prenderà la decisione di primo grado. E’ possibile presentare ricorso al consiglio di direzione nei confronti della PEK. Il consiglio di direzione prenderà poi la decisione conclusiva.

 

Entrata in vigore


Il presente regolamento sulla formazione continua entrerà in vigore a partire dallo 01.01.2010 e sostituirà il regolamento preesistente. Da questa data in poi tutte le formazioni continue presentate saranno valutate sulla base del nuovo regolamento.
Il riporto di ore di formazione continua eccedenti, secondo l’articolo 8 di questo regolamento, è possibile per le attestazioni di formazione continua che devono essere presentate dopo il 1° gennaio 2010.
Qualora fosse modificata una disposizione a discapito del socio, la formazione continua attinente sarà valutata secondo il vecchio regolamento se la formazione ha avuto luogo prima del 31 dicembre 2009. 

 

Nota integrativa 1 - Disposizioni inerenti all’e-learning

1. Definizione
Con il concetto di e-learning la OPS-MTC intende tutte le forme di apprendimento in cui si impiegano mezzi di comunicazione elettronici per la presentazione di materiale didattico. 

Fanno parte dell’e-learning:

  • L’apprendimento on-line
  • Il web-based training 
  • L’apprendimento a distanza
  • Il computer-based training
  • L’apprendimento multimediale
  • L’Open and Distance Learning
  • L’apprendimento assistito dal computer
  • La classe virtuale
  • Le lezioni tramite videoconferenza

 

2. Condizioni di riconoscimento
I seguenti requisiti devono essere rispettati appieno affinché la OPS-MTC riconosca come formazione continua una formazione di e-learning.

2.1 Contenuto:
Dal punto di vista dei contenuti l’offerta di e-learning deve rispondere agli stessi criteri delle offerte di formazione continua (si vedano gli articoli 4 e 72 del regola-mento di formazione continua).

2.2 Requisiti dell’offerta formativa di e-learning
Devono essere rispettati i seguenti parametri:

  • L’offerta formativa di e-learning deve rivolgersi a un pubblico di professionisti.
  • Gli obiettivi di studio devono essere definiti in modo chiaro.
  • Il raggiungimento degli obiettivi di studio deve essere verificato e docu-mentato. Senza una verifica del raggiungimento degli obiettivi un’offerta formativa di e-learning non può definirsi formazione continua.
    Ad esempio le seguenti modalità di apprendimento non sono assoluta-mente considerate formazioni continue secondo il presente regolamen-to: 
    - La lettura di testi
    - La partecipazione a forum o chat su Internet 
    - Guardare film senza obiettivi di studio precisi e senza attestazioni che documentino il raggiungimento degli obiettivi stessi

 

2.3 Requisiti di chi eroga la formazione

  • Si deve garantire l’assistenza dei partecipanti attraverso personale qualificato e quantitativamente sufficiente
  • Il contatto con la persona specializzata deve essere chiaramente definito nelle sue modalità e stabilito in modo adeguato (ad es. via e-mail, per telefono, su chat, forum, skype, ecc.). L’elaborazione di un programma al computer senza la possibilità di fare appello a qualcuno in caso di dubbi o domande non può essere considerata formazione continua.
  • La OPS-MTC può richiedere al socio i dati per iscritto sull’offerta formativa di e-learning
    In particolare per quanto riguarda:
    - Struttura e metodologia
    - Obiettivo dei corsi
    - Contenuti didattici completi
    - Concetto pedagogico (ad es.: pubblico di riferimento, requisiti per la partecipazione, obiettivi di studio, tempi e forme di apprendimento)
    - Modalità e verifica degli obiettivi raggiunti
    - Nome e attestato di qualifica del tutor specializzato

Per verificare i dati e la qualità dell’offerta, la OPS-MTC deve ottenere su ri-chiesta un accesso gratuito all’offerta formativa.


2.4 Attestato di formazione continua
L’attestato di partecipazione a una formazione di e-learning deve contenere i se-guenti dati:

  • Titolo e contenuti dell’offerta formativa
  • Nome del/la socio/a
  • Nome e indirizzo dell’ente organizzatore dell’evento
  • Nome del responsabile o tutor
  • Titolo, contenuto esatto e obiettivi dell’offerta
  • Durata in ore di 60 minuti ciascuna
  • Conferma del raggiungimento degli obiettivi di studio
  • Data del termine della formazione
  • Data di rilascio del documento
  • Firma del responsabile o tutor


3.  Conteggio delle ore
Ogni due anni possono venire conteggiate al massimo 23 ore frequentate tramite formazioni di e-learning (Art. 71 del regolamento sulla formazione continua).


4. Entrata in vigore
Le nuove disposizioni sull’e-learning entreranno in vigore dal 1°gennaio 2010


 

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