Regolamento d‘esame

I.     Indicazioni generali

Art. 1     Oggetto

1Questo regolamento classifica gli esami offerti dall’OPS-MTC, ovvero fondamenti di MTC, agopuntura, farmacopea cinese, Tuina, dietetica e Qi Gong. La Presidenza può offrire altri esami.

2Per ogni tipo di esame, la Presidenza offre una guida agli esami che fissa le modalità degli esami (standard di formazione e durata richiesta, date, sede, costi, tipo di esami ecc…). Le guide agli esami si trovano in allegato a questo regolamento e costituiscono una componente integrante del regolamento.

Art. 2     Finalità degli esami

Nelle guide agli esami sono stabilite le rispettive finalità, materie e piani e il punteggio che si deve raggiungere nel rispettivo esame.


II.    Esami

Art. 3     Iscrizione agli esami

1Se il candidato soddisfa le condizioni previste dal manuale può iscriversi alla data successiva dell’esame.

2Per l’iscrizione all’esame si deve consegnare in segreteria il modulo d’iscrizione compilato in ogni sua parte e corredato da tutti gli allegati (in doppia copia).

3La Presidenza renderà note le date di scadenza per l’iscrizione agli esami.

4Ogni candidato può iscriversi al massimo a due esami scritti per ogni sessione d’esame.


Art. 4    Ammissione agli esami

1La commissione esaminatrice d’esperti (PEK) decide quali candidati ammettere all’esame. Ci si può opporre a questa decisione entro 14 giorni facendo domanda alla Presidenza, la quale delibererà quindi in materia.

2Se le condizioni di richiesta sono cambiate, un candidato definitivamente respinto può presentare una nuova domanda d’iscrizione all’esame.


Art. 5    Svolgimento degli esami

1Lo svolgimento degli esami è fissato nelle relative guide.

2La Presidenza nomina un direttore d’esame che organizza e svolge i rispettivi esami in base a questo regolamento ed alle relative guide.

3È responsabile delle seguenti attività:
   

  • stilare un bilancio e presentarlo alla Presidenza per l’approvazione;
  • convocare gli esperti e presentare la lista di esperti alla commissione esaminatrice e alla Presidenza per l’approvazione;
  • reclutare il personale (vigilanza durante l’esame, modelli, ecc…) necessario per l’esecuzione degli esami;
  • è responsabile delle infrastrutture necessarie (locali, arredamento, materiale ecc…);
  • redigere il programma d’esame e informare la commissione esaminatrice e la Presidenza;
  • garantire che gli esami si svolgano correttamente in base a questo regolamento;
  • redigere il verbale degli esami;
  • garantire la valutazione dei risultati e comunicarli alla Presidenza.



Art. 6     Esclusione del pubblico

1Gli esami dell’OPS-MTC non sono pubblici.

2Hanno accesso i candidati ammessi, gli esperti convocati, l’ulteriore personale e i membri della Presidenza.

3Su richiesta, la Presidenza può consentire l’accesso agli esami alle persone interessate.


Art. 7     Comunicazione dei risultati degli esami

I risultati degli esami vengono comunicati ai candidati per iscritto.


Art. 8     Conferimento del diploma – appartenenza all’OPS-MTC

1Dopo avere superato la prova, il candidato riceve una lettera nella quale gli si conferma che ha superato la prova con esito positivo.
   
2A seguito del superamento della prova, il candidato può presentare la domanda di appartenenza all’OPS-MTC in quanto socio A. Per l’accettazione in quanto socio A, hanno validità le relative norme e direttive dell’associazione.

3Dopo avere soddisfatto tutte le premesse e svolto tutti gli esami, al candidato sarà conferito uno dei seguenti diplomi:

 

  • agopuntore/agopuntrice diplomato/a OPS-MTC
  • erbalista diplomato/a OPS-MTC
  • dietista diplomato/a OPS-MTC
  • terapeuta diplomato/a OPS-MTC
  • terapeuta di Qi Gong diplomato/a OPS-MTC (dal 2009 circa)


4Se dopo qualche tempo risulta che il diplomato non aveva rispettato le condizioni richieste per l’esame, la Presidenza potrà ritirare definitivamente ed irrevocabilmente il diploma e/o l’appartenenza alla società in qualità di socio A.


Art. 9     Mancato superamento dell’esame

1Se il candidato non raggiunge il punteggio stabilito nella relativa guida all’esame, quest’ultimo viene considerato non superato. La decisione in merito al mancato superamento dell’esame può essere contestata con un ricorso, ai sensi degli Artt. 16 e 17.

2 In linea generale, il candidato può iscriversi alla ripetizione delle parti dell’esame non superate al più tardi due anni dalla prima data possibile per la ripetizione dell’esame. Altrimenti sarà necessario ripetere tutto l’esame (inclusi i fondamenti).


Art. 9.1     Mancato superamento dell’esame scritto

1Un esame o una parte dell’esame non superata si potrà ripetere nella sessione ordinaria d’esami successiva. Il candidato dovrà ripetere solo la parte non superata. Allo scadere del termine di due anni (conformemente all’Art. 9) si dovrà ripetere tutto l’esame. Il candidato dovrà iscriversi, soddisfare le condizioni d’ammissione in vigore e pagare di nuovo le tasse d’esame ma non quelle d’iscrizione.

2Se il candidato non supera un esame o la parte di un esame una seconda volta, lo potrà ripetere una terza volta nella sessione d’esami successiva e sarà esaminato solo nella parte non superata.

3Se non supera un esame o la parte di un esame una terza volta, lo potrà ripetere solo dopo almeno cinque anni e dovrà però rifare tutto l’esame. Il candidato avrà a sua disposizione ancora una volta tre prove.

4In casi eccezionali giustificati e su richiesta, la Presidenza potrà autorizzare altre ripetizioni delle prove d’esame.


Art. 9.2     Mancato superamento dell’esame pratico di Tuina e di localizzazione dei punti

1Un esame eventualmente non superato si potrà ripetere nella sessione d’esami ordinaria successiva, al più tardi comunque due anni dalla prima data possibile per la ripetizione senza che siano state modificate le condizioni d’ammissione. Allo scadere di questo termine, si dovrà ripetere tutto l’esame (inclusi i fondamenti) alle condizioni d’ammissione in vigore.

2Se non si supera un esame una seconda volta, lo si potrà ripetere nella sessione d’esami ordinaria successiva. Il motivo del mancato superamento dovrà essere però chiarito prima con un colloquio, che sarà tenuto dai membri della commissione esaminatrice e se necessario dai relativi docenti. Secondo la valutazione, il candidato potrà dare l’esame pratico a condizioni speciali, che dovranno essere definite dalla commissione esaminatrice e dal candidato. Tutte le spese saranno a suo carico.

3Se non si supera un esame una terza volta, lo si potrà ripetere solo dopo almeno cinque anni. Si dovrà rifare però tutto l’esame (compresi i fondamenti) alle condizioni in vigore. Ancora una volta, si hanno a disposizione tre tentativi.


Art. 10     Spostamento/cancellazione dell’esame, mancata partecipazione e interruzione

1È possibile spostare o cancellare l’iscrizione all’esame e lo si deve fare per iscritto. Lo spostamento dell’esame o la cancellazione dell’iscrizione costano:

entro 30 giorni dall’esame     CHF 50.–
30–7 giorni dall’esame        50% delle tasse d’esame
7–0 giorni dall’esame        tutte le tasse d’esame

I diritti amministrativi non sono rimborsabili. All’iscrizione successiva si dovranno ripagare di nuovo i diritti amministrativi e soddisfare le condizioni d’ammissione in vigore.

2I candidati che non possono partecipare all’esame a seguito di malattia, incidente o per altri motivi gravi dovranno comunicarlo subito alla direzione d’esame e presentare una giustificazione. In questo caso si potrà ripetere l’esame una volta sola alle stesse condizioni d’ammissione e la tassa d’esame già pagata verrà applicata alla ripetizione.

3Se un candidato non si presenta all’esame senza motivi giustificabili, l’intero esame sarà invalidato e considerato non superato. La tassa d’esame rimane all’associazione come rimborso per i lavori svolti. In caso di nuova iscrizione all’esame, avranno validità le condizioni d’ammissione in vigore e tutte le tasse e diritti verranno riscossi di nuovo.

4Se un candidato si ritira dall’esame nel corso di quest’ultimo senza motivi giustificabili, l’intero esame verrà invalidato e considerato non superato.

5In caso di irregolarità dell’esame o in caso di uso di sussidi non autorizzati, la direzione d’esame deciderà se interrompere l’esame.


Art. 11     Lingua degli esami

1Gli esami si possono tenere in lingua tedesca, inglese o francese. La lingua scelta dal candidato al momento dell’iscrizione non potrà più essere cambiata.

2La Presidenza può autorizzare altre lingue.


Art. 12     Uso di sussidi non autorizzati

Non è consentito fare uso di sussidi che non siano stati esplicitamente ammessi nella guida d’esame valida. In caso di uso di sussidi non autorizzati, il candidato viene espulso dall’esame. Una seconda iscrizione all’esame si potrà presentare al minimo due anni dopo l’espulsione.


Art. 13     Consultazione dell’esame e della documentazione

1I candidati all’esame che non abbiano superato gli esami potranno consultare nella segreteria dell’OPS-MTC su appuntamento la loro documentazione d’esame entro 30 giorni dalla comunicazione dei risultati. I documenti non si possono portare via o copiare. Il candidato non può prendere note.

2Le domande e la documentazione dell’esame sono proprietà dell’OPS-MTC. Non sono pubbliche e non vengono consegnate a persone.


III.    Tasse

Art. 14

Le tasse d’esame e di ricorso e tutte le altre tasse vengono stabilite dalla Presidenza.

 

 

IV.    Ricorso

Art. 16     Decisioni impugnabili

Le decisioni riguardanti il mancato superamento dell’esame, la mancata ammissione all’esame o altre decisioni prese in connessione all’esame si possono impugnare con un ricorso da presentare alla Presidenza.


Art. 17     Procedura

1Alle decisioni impugnabili ai sensi dell’Art. 15 il candidato interessato si può opporre con un ricorso da presentare in Presidenza entro 30 giorni dalla notifica. Se il candidato interessato desidera consultare la documentazione dell’esame, potrà richiederlo in segreteria entro la data di scadenza del ricorso. Se per motivi di date non si può garantire la consultazione della documentazione d’esame entro quella di scadenza, la segreteria concederà un termine successivo adeguato (max. 30 giorni dall’effettiva consultazione della documentazione) per la consegna del ricorso.

2Il ricorso dovrà essere inviato per raccomandata alla Segreteria, all’attenzione della Presidenza con una domanda e una breve motivazione scritta entro la data di scadenza del ricorso.

3La Presidenza delibererà irrevocabilmente a riguardo e dovrà motivare brevemente la decisione.

4La tassa di ricorso è di CHF 220.–

5I ricorsi si possono ritirare in qualsiasi momento. La tassa viene però rimborsata solo se il ricorso è stato accettato o se è stato ritirato prima della riunione della Presidenza che tratta il caso.


V.    Esperti

Art. 18

1La commissione esaminatrice e la Presidenza scelgono gli esperti su propria iniziativa o su proposta del presidente d’esame in scuole riconosciute o tra membri dell’OPS-MTC.
Come esperti per gli esami si possono scegliere:

  • docenti con diploma qualificato nella rispettiva specialità e che insegnino in una scuola riconosciuta
  • soci A dell’OPS-MTC che siano da almeno tre anni soci A nella rispettiva specialità
  • Presidenza e membri della commissione esaminatrice


2Per gli esperti degli esami pratici e orali è obbligatoria la partecipazione al rispettivo corso di preparazione.

3Se si è in possesso delle relative qualifiche, la commissione esaminatrice e la Presidenza potranno in casi eccezionali non considerare le condizioni previste dal capoverso 2.

Art. 19     Compiti degli esperti

Per i compiti e le competenze ha validità il regolamento della commissione esaminatrice.


VI.    Entrata in vigore

 

Art. 20

Questo regolamento d’esame entra in vigore immediatamente dopo l’approvazione della Presidenza. Le guide all’esame preesistenti rimangono valide fino alla rispettiva modifica o eliminazione da parte della Presidenza.


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